28/01/2012
Celentano e Sanremo. Un intervento da 1,666,67 euro a parola
| Celentano Adriano pronuncerebbe ben 450 parole. Il suo Verbo sarebbe più prezioso di quello divino, in quanto costerebbe alla RAI la modica cifra di 1.666,67 euro a parola | |||
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Mentre milioni di italiani si affannano a far quadrare i conti per trascinarsi miseramente fino a fine mese con la pensione sociale di 400,00 euro, poco più e poco meno, e mentre la RAI pretende da loro 112,00 euro cioè una bella fetta della loro pensione per non mandargli la finanza a casa a sigillare il televisore, la stessa RAI decide di elargire la somma di 750,000 (dicesi: settecentocinquantamila virgola zero zero) euro al signor Celentano Adriano, a titolo di compenso per il suo intervento sul palco del Festival di Sanremo 2012. Ammesso che il Festival duri 5 giorni, ammesso pure (ma non è detto) che Sunnominato intervenga tutte le sere parlando circa mezzora, egli totalizzerebbe 2 ore e mezza di intervento. Al suo ritmo abituale di una parola ogni venti secondi, nelle due ore e mezza Egli pronuncerebbe ben 450 parole. Scrivo Egli in maiuscolo perché il suo Verbo sarebbe più prezioso di quello divino, in quanto costerebbe alla RAI la modica cifra di 1.666,67 euro a parola. (dicesi: milleseicentosessantasei euro e 67 centesimi). Verrebbe da dire: a questi prezzi, credo bene che soppesi ogni parola! Ammesso anche che, preso da un ravvedimento operoso, il Suddetto Celentano Adriano raddoppiasse il suo impegno esternando al ritmo per lui inusuale di una parola ogni 10 secondi, il costo sarebbe comunque di 833,33 euro a parola. |
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Mi è sempre piaciuto Celentano da quando, molti anni fa, lo ascoltavo cantare Il ragazzo della via Gluck. A quei tempi ero bracciante agricolo e la sua storia di riscatto sociale mi piaceva e mi sconvolgeva, e mi aiutava a sognare, cosa peraltro non difficile per me che sono sempre stato un sognatore. Oggi devo constatare che, mentre io sono rimasto il sognatore di sempre, il ragazzo della via Gluck si è svegliato, ha imparato a far di conto e lo sa fare molto bene anche oggi, quando tutti siamo chiamati a stringere la cinghia; tanto più dovrebbe sentirsi chiamato lui, considerati i suoi predicozzi demagogici a cui ci ha abituato dagli schermi RAI, volti a combattere i disagi e le ingiustizie della società. Peccato, è una delusione. Mi piacerebbe venire smentito. Certo, il Celentano Adriano potrebbe osservare che poi su quei soldi ci pagherà le tasse, e quindi ci farà quello che vuole, e potrebbe anche darli in beneficenza senza per questo doverlo dire a me. A me no, ma a tutti quegli italiani che l’hanno sempre considerato parte di se stessi, quasi un fratello, sì. E allora non per accontentare me, ma tutti i fan che lo hanno sempre sostenuto e reso ben ricco molto prima di questo Festival, sarebbe bene se Celentano Adriano dicesse che ha deciso di utilizzare quei soldi per pagare l’abbonamento RAI a 7.000 pensionati al minimo, magari proprio quelli che vivono nelle periferie simili alla via Gluck di una volta. Non sarebbe bello? Toglierebbe alla RAI per dare a chi non può pagare l’abbonamento RAI. Come un novello Robin Hood ruberebbe al ricco per dare ai poveri. Ma vedo che sto ancora sognando. Chissà… ma non ci spero molto. |
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Buon Sanremo a tutti !!! |
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15:11 Scritto da: filosofastro in 00- LA TRIBUNA DEL FILOSOFASTRO | Link permanente | Commenti (1) | Trackback (0) | Segnala
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03/08/2011
Riduzione compensi alla casta dei parlamentari. Diaria, vitalizio: la montagna ha partorito…neppure un topolino!
| Tagli se ne sarebbero potuti fare; per esempio i vari rimborsi di viaggio e soggiorno, i telefoni, i carburanti, gli accertamenti diagnostici, le spese mediche, i pedaggi autostradali, le spese postali, i noleggi, i parcheggi, le spese ferroviarie, la tribuna d’onore negli stadi, le scorte, le tessere al teatro, i viaggi in carrozza letto, l’assicurazione sulla vita, le spese di rappresentanza, i viaggi all’estero per studio(!) con rimborso a piè di lista, e via dicendo, senza omettere i rifacimenti di nasi e tette e da buon ultimo un dignitoso funerale. | |||
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C’è stato un grande strombazzamento, nei giorni scorsi, sul fatto che Lorsignori si sarebbero riuniti per ridurre i costi della casta. Sicché quando, con comunicati altisonanti, hanno cercato di darci a bere di aver ridotto le spese della macchina parlamentare di ben 120 milioni di euro, abbiamo creduto con la solita buona fede che contraddistingue chi ogni tanto continua ancora a votarli, che veramente avessero dato un taglio deciso.
Cioè, quali sono le riduzioni che DA SUBITO entrano in funzione, e quanto incidono DA OGGI?
Intanto, si dice che sono stati bloccati gli aumenti futuri. Ridicolo: questo non incide neppure per un centesimo, e comunque sappiamo per certo che tra qualche mese un piccolissimo comma inserito così a caso in qualche leggina li ripristinerà. Siamo abituati a ben di peggio, come ministeri dell’agricoltura o foraggiamenti ai partiti subito riattivati dopo che la volontà popolare (sic!) li aveva aboliti. Basta cambiare nome, e voilà! la greppia partitica riappare più rigurgitante di prima. Così pure è ridicola l’annunciata chiusura di uno dei ristoranti. Chiuderà, ma da quando? Ma se pure chiudesse subito (cosa che non è) si sa che al provvedimento seguirebbe un sit-in dei dipendenti davanti al Palazzo, inevitabile come una grattata di venerdì 17. In tale evenienza Lorsignori, sempre attenti alle giuste richieste del popolo, decreterebbero sollecitamente la riapertura del locale, ovviamente per non affossare i già smunti livelli occupazionali. Insomma, a costo di sembrare eccessivamente scettico, vorrei dire che non mi fido, e con ciò penso di rappresentare il pensiero di miriadi e miriadi di italiani. Non tutti, certo. Per esempio, i parenti di Lorsignori non saranno d’accordo con quanto vado dicendo, né lo saranno i loro portaborse, né lo sarà tutta quella vaga e torbida nebulosa di assistenti, segretari, reggicode, mezzani, prosseneti, nani, ballerine e compagni di merende, che attorno a Lorsignori gravita. Tolti questi, trovatene uno che si fida di loro; almeno fino alle prossime votazioni, quando la fiducia riciccerà rigogliosa nel cuore e nell’anima di un popolo, diciamo così, molto generoso ma un po’ smemorato. Tanto per dire, tagli se ne sarebbero potuti fare; per esempio i vari rimborsi di viaggio e soggiorno, i telefoni, i carburanti, gli accertamenti diagnostici, le spese mediche, i pedaggi autostradali, le spese postali, i noleggi, i parcheggi, le spese ferroviarie, la tribuna d’onore negli stadi, le scorte, le tessere al teatro, i viaggi in carrozza letto, l’assicurazione sulla vita, le spese di rappresentanza, i viaggi all’estero per studio(!) con rimborso a piè di lista, e via dicendo, senza omettere i rifacimenti di nasi e tette e da buon ultimo un dignitoso funerale.
Ma un paio di voci mi lasciano ancora più perplesso. Per esempio, il Vitalizio. Vitalizio, e chi era costui? Pare che quella miseria di pensioncina maturata da Lorsignori dopo 2 anni, sei mesi e un giorno (ma questo giorno non pare una raffinata presa per i fondelli?) dunque, pare che a questa misera pensioncina, troppo risicata, si debba aggiungere un vitalizio. Nella mia ignoranza non capisco bene cosa possa essere, se non una seconda pensione. Nell’incontro sulla riduzione delle spese, dove la classica montagna non ha partorito neppure il topolino standard, si è discusso sulla possibilità di eliminare il Vitalizio. I cronisti riferiscono che il Presidente Fini ha dichiarato che non si può fare, perché si tratterebbe di un diritto acquisito. Hoibò! E le pensioni sopra i 1400 euro, e anche quelle sopra i 90.000 se vogliamo, non sono pure queste un diritto acquisito? Per queste non è bastata una sola notte per tagliare senza difficoltà, con la volontà ed il silenzio assenso di Lorsignori tutti senza eccezione alcuna? Così pure non si comprende il perché dell’esistenza di un elemento retributivo detto Diaria. Diaria, e chi era costei? Facciamo un paragone per capirlo. Prendiamo l’esempio di un metalmeccanico o della commessa di una salumeria. Dunque costoro dovrebbero avere un accordo di questo tipo con il loro datore di lavoro, il quale direbbe: tanto perché sei stato assunto e mi stai simpatico, ti do un bello stipendio. Però non basta: se poi mi fai il favore di venire anche a lavorare ti do un secondo stipendio, per ogni giorno che vieni. Se poi non vieni non fa niente, te lo do lo stesso. Ma chi è questo imprenditore, Babbo Natale? No, è lo stato italiano, siamo noi. Sorprende che si dia la diaria a Lorsignori anche quando non sono presenti? Beh, dopo i gettoni di presenza dati anche ai consiglieri di quartiere assenti, non ci sorprende più nulla. A ogni metalmeccanico e ad ogni commessa piacerebbe farsi un contratto di lavoro così, ma loro, gente comune, membri del popolo bue, non possono. Però in Italia c’è qualcuno che può farselo un simile contratto, e se lo è fatto senza pensarci due volte. Indovinate chi? |
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18:52 Scritto da: filosofastro in 00- LA TRIBUNA DEL FILOSOFASTRO | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (1) | Segnala
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Scoperto un pianeta simile alla Terra. Ospiterebbe al 100% vita extraterrestre
| La scienza ha compiuto passi da gigante nella elaborazione delle teorie sulla vita extraterrestre. Mentre solo 50 anni fa tale ipotesi veniva considerata ridicola, oggi comincia a darsi sempre più per certo che questa ipotesi sia reale | |||
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Gliese è il nome di una stella nana rossa variabile che fa parte della costellazione della Bilancia, ad una distanza dalla terra di 20,3 anni luce . Attorno a Gliese gravitano una serie di pianeti: per ora ne sono stati scoperti sei. Ma la scoperta nella scoperta è un’altra: uno di questi sei pianeti presenterebbe condizioni idonee ad ospitare una vita anche simile a quella terrestre. Lo hanno scoperto due gruppi di astronomi, uno dell’Università della California di Santa Cruz, e l’altro della Carnegie Institution di Washington, che operano presso il Keck Observatory delle Hawaii. Similmente alla nostra Luna il pianeta presenta sempre la stessa faccia a Gliese, mentre l’altra è sempre in ombra; questo fa ritenere agli scienziati che le zone di transizione tra giorno e notte perenni siano le più indicate allo sviluppo della vita. Lo scienziato Steven Vogt ha affermato che le probabilità che su Gliese 581G ci sia vita, sono del 100%. La scienza ha compiuto passi da gigante nella elaborazione delle teorie sulla vita extraterrestre. Mentre solo 50 anni fa tale ipotesi veniva considerata ridicola, oggi comincia a darsi sempre più per certo che che questa ipotesi sia reale. L’obiezione che si usa adesso è che le distanze intergalattiche renderebbero impossibili contatti con eventuali civiltà aliene. Forse fra altri 50 anni la scienza riconoscerà che esistono infinite scorciatoie per ridurre le distanze in un universo di cui non conosciamo ancora praticamente nulla. |
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18:30 Scritto da: filosofastro in LUCI NELLA NOTTE | Link permanente | Commenti (2) | Trackback (1) | Segnala
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Rinegoziazione dei mutui. Convenzione Ministero-ABI, testo completo
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Una novità importante è che la rinegoziazione non è più facoltativa, ma obbligatoria per le banche. Ovviamente dovrà essere il frutto di un accordo bilaterale. Bisogna notare però che chi non trova condizioni favorevoli può cercarle presso un altro istituto, approfittando della portabilità gratuita del mutuo |
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Dal 29 agosto un milione e 200.00 famiglie titolari di un mutuo casa sottoscritto fino al 28 maggio 2011, riceveranno una lettera dalla loro banca con delle offerte relative alla riduzione della rata con addebito della differenza su un conto accessorio, ma anche altre possibilità di facilitazione. Trovate più sotto il testo completo dell’accordo, al quale hanno aderito tutte le banche. Di conseguenza, tutti quelli che hanno in corso un mutuo, fisso o variabile, riceveranno la lettera, anche se potrà essere diversa a seconda della banca inviante. 1) Mantenere il mutuo così com’è.
Una novità importante è che la rinegoziazione non è più facoltativa, ma obbligatoria per le banche. Ovviamente dovrà essere il frutto di un accordo bilaterale. Bisogna notare però che chi non trova condizioni favorevoli può cercarle presso un altro istituto, approfittando della portabilità del mutuo che potrà essere trasferito a un’altra banca se questa offre condizioni migliori. La surroga consente di sostituire l’ipoteca di una banca con quella di un altra. Tutta l’operazione deve avvenire senza spese, e senza bisogno dell’intervento di un notaio perché saranno gli stessi impiegati della banca a portarla a termine.
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CONVENZIONE tra il Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro e l’Associazione Bancaria Italiana per LA RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI A TASSO VARIABILE STIPULATI ANTERIORMENTE AL 29 MAGGIO 2008 E FINALIZZATI ALL’ACQUISTO, COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELLA ABITAZIONE PRINCIPALE PREMESSO CHE - il mercato dei mutui è stato caratterizzato in Italia, a partire dal 2001, da un forte ricorso a operazioni a tasso variabile; - il rialzo dei tassi di interesse di mercato avviatosi dalla fine del 2005 a seguito delle politiche monetarie adottate dalla Banca Centrale Europea, accentuatosi a partire dalla metà del 2007 a seguito della crisi dei mutui sub-prime negli USA, e la riduzione del potere di acquisto delle famiglie hanno comportato, per una quota dei mutuatari italiani, criticità in una soddisfacente pianificazione finanziaria; - specifica considerazione meritano i mutui a tasso variabile stipulati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell’abitazione principale; - l’articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, entrato in vigore il 29 maggio 2008, ha stabilito che il MEF e l’ABI definiscono con apposita convenzione – stipulata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge ed aperta all’adesione delle banche e degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385 (di seguito "banche e intermediari") – le modalità ed i criteri di rinegoziazione, anche in deroga, laddove fosse applicabile, a quanto stabilito ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del citato d.lgs. n. 385 del 1993, dei mutui a tasso variabile stipulati anteriormente al 29 maggio 2008 per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell’abitazione principale (di seguito "rinegoziazione dei mutui"); - è comune intenzione di MEF ed ABI, dando attuazione alle disposizioni dell’articolo 3 del decreto-legge n. 93 del 2008, quella di perseguire altresì l’obiettivo di offrire alla clientela di banche ed intermediari interessata all’applicazione del citato articolo 3 (di seguito "clientela interessata" ovvero "cliente interessato" ovvero "clienti interessati") un quadro trasparente e preciso delle regole applicative della norma primaria, nell’ambito delle quali è centrale il principio secondo il quale la rinegoziazione dei mutui costituisce per la clientela interessata uno strumento aggiuntivo, e non sostitutivo, di una gamma più ampia di valide opportunità, fra le quali continua a vigere quella della portabilità dei mutui, di cui all’articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni (di seguito "portabilità del mutuo"); MEF e ABI convengono quanto segue: Art. 1 1. Banche e intermediari che aderiscono alla presente convenzione: a) forniscono ai clienti interessati una informativa trasparente, chiara ed esaustiva in ordine alle varie opportunità di scelta che essi attualmente hanno, e cioè: i) continuare a rimborsare il mutuo a banche e intermediari secondo il piano di ammortamento in corso; ii) proporre a banche e intermediari una rinegoziazione delle condizioni del mutuo in essere, da concordare appositamente; iii) avvalersi della portabilità del mutuo; iv) ricorrere alla rinegoziazione dei mutui ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge n. 93 del 2008, obbligatoria per banche e intermediari che aderiscono alla presente convenzione; v) possibilità di usufruire anche di più di una di tali diverse opportunità, in particolare cumulando quella sub iii) a quella sub iv); b) procedono alla rinegoziazione dei mutui secondo le modalità e i criteri di seguito indicati. 2. Per i mutui di cui all’articolo 2, che siano stati oggetto di un’operazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti, possono altresì aderire alla presente convenzione i soggetti cui siano stati ceduti i crediti. In tale caso, procede alle attività di cui alla lettera b) del comma 1 il soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento. 3. Per banche e intermediari, nonché per i soggetti di cui al comma 2, le disposizioni legislative di cui all’articolo 3 del decreto-legge n. 93 del 2008 costituiscono uno standard minimo, restando ferma, per banche e intermediari, la possibilità di proporre alla clientela interessata, in via generalizzata, condizioni economicamente ancora più favorevoli, in particolare per quanto riguarda lo spread, rispetto a quelle previste dalle disposizioni legislative, dandone comunicazione contestuale all’ABI al momento in cui aderiscono alla presente convenzione. Nulla è altresì innovato in materia di portabilità dei mutui. Art. 2 1. Possono formare oggetto di rinegoziazione, ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge n. 93 del 2008, nonché della presente convenzione, i mutui a tasso variabile e a rata variabile per tutta la durata del mutuo, stipulati o accollati, anche a seguito di frazionamento, fino a tutto il 28 maggio 2008, finalizzati all’acquisto, costruzione, ristrutturazione dell’abitazione principale ed erogati da banche e intermediari. A questi soli fini, si intende per abitazione principale quella in cui il proprietario o il coniuge o i parenti entro il terzo grado o gli affini entro il secondo grado dimorano abitualmente. Possono usufruire della rinegoziazione anche i mutuatari inadempienti alla data del 28 maggio 2008 rispetto a rate pregresse del mutuo originariamente contratto, purché non sia intervenuta a tale data la risoluzione del contratto medesimo. Art. 3 1. La rinegoziazione assicura la riduzione dell’importo delle rate del mutuo da corrispondere con scadenza successiva al 1° gennaio 2009 ad un ammontare pari a quello della rata che si ottiene applicando all’importo e alla scadenza originari del mutuo il tasso di interesse come risultante dalla media aritmetica dei tassi applicati ai sensi del contratto nell’anno 2006. Per i contratti stipulati, rinegoziati o accollati anche a seguito di frazionamento dopo il 31 dicembre 2006 l’importo della rata da corrispondere con scadenza successiva al 1° gennaio 2009 è pari a quello risultante sulla base dei parametri per il calcolo della prima rata di ammortamento rispettivamente successiva alla stipula, alla rinegoziazione e all’accollo. Resta fermo quanto previsto nel successivo comma 3. 2. La differenza tra l’importo della rata dovuta secondo il piano di ammortamento originariamente previsto e l’importo della rata risultante dall’atto di rinegoziazione è addebitata su di un conto di finanziamento accessorio e produce interessi, capitalizzabili annualmente, al tasso annuo più favorevole per il cliente tra quello che si ottiene in base all’IRS a dieci anni, maggiorato, fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, di uno spread di 0,50 punti percentuali e quello contrattualmente previsto, come determinati – entrambi in misura fissa – alla data di rinegoziazione. Sono altresì addebitate nel conto di finanziamento accessorio le eventuali rate scadute e non pagate prima del 29 maggio 2008, nonché quant’altro maturato fino alla data di rinegoziazione. 3. Nel caso in cui, successivamente alla rinegoziazione del mutuo, la differenza tra l’importo della rata dovuta secondo il piano di ammortamento originariamente previsto e l’importo della rata risultante dall’atto di rinegoziazione generi saldi a favore del mutuatario, tale differenza è imputata a credito del mutuatario sul conto di finanziamento accessorio. Qualora il debito del conto accessorio risulti interamente rimborsato, a seguito degli accrediti effettuati, il rimborso del mutuo ha luogo secondo la rata variabile originariamente prevista se più favorevole per il mutuatario rispetto a quella determinata in importo fisso. 4. L’eventuale debito risultante dal conto accessorio, alla data di originaria scadenza del mutuo, è rimborsato dal cliente sulla base di rate costanti di importo uguale all’ammontare della rata risultante dalla rinegoziazione. L’ammortamento è calcolato sulla base dello stesso tasso a cui è regolato il conto accessorio. Se più favorevole per il cliente si applica il tasso contrattualmente stabilito come determinato, in misura fissa, alla data di originaria scadenza del mutuo. Art. 4 1. L’estinzione anticipata del mutuo oggetto di rinegoziazione ai sensi della presente convenzione non comporta l’applicazione di penali. Non si applicano penali neanche in caso di rimborso anticipato del saldo del conto accessorio. Art. 5 1. Banche e intermediari formulano la proposta di rinegoziazione alla clientela interessata ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 93 del 2008 ed entro tre mesi dalla data di sua entrata in vigore, ossia entro tutto il 29 agosto 2008. La proposta è effettuata nel rispetto altresì della disciplina sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, di cui al d.lgs. n.385 del 1993 e alla sua normativa di attuazione, con modalità di comunicazione chiare, comprensibili e con appropriata evidenziazione grafica, anche utilizzando, ove possibile, le comunicazioni che banche e intermediari effettuano periodicamente alla clientela. 2. La proposta, scritta e datata, richiama in modo esplicito le diverse opportunità cui il cliente interessato può fare ricorso in materia di mutui, ossia quelle di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), specificato che il mutuatario può usufruire anche di più di una di tali opportunità. 3. La proposta riporta altresì i contenuti dell’offerta di rinegoziazione, formulata ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge n. 93 del 2008, in relazione al contratto in essere con il mutuatario, includendo elementi che consentano al mutuatario di valutare gli effetti della rinegoziazione in termini di riduzione dell’importo delle rate nonché le possibili implicazioni sulla durata del mutuo in funzione dell’evoluzione dei tassi di interesse. 4. L’accettazione della proposta, corredata da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il mutuatario attesta il ricorrere dei requisiti per il suo accesso alla rinegoziazione, è comunicata dal mutuatario alla banca o all’intermediario. L’accettazione della proposta assicura la riduzione dell’importo delle rate del mutuo da corrispondere a partire quanto meno dal terzo mese successivo al mese di comunicazione dell’accettazione della proposta medesima, relativamente alle rate del mutuo in scadenza successivamente al 1° gennaio 2009. 5. I clienti interessati che rinegoziano il mutuo ricevono annualmente da banche e intermediari mutuanti una comunicazione informativa, completa e chiara, sull’andamento della loro posizione nei riguardi della banca o intermediario medesimo, nonché sull’esposizione complessivamente derivante dall’operazione di rinegoziazione in termini di debito residuo e saldo del conto di finanziamento accessorio. Art. 6 1. Le garanzie già iscritte a fronte del mutuo oggetto di rinegoziazione continuano ad assistere il rimborso, secondo le modalità convenute, del debito che risulti alla data di scadenza di detto mutuo, senza il compimento di alcuna formalità al riguardo. 2. Le operazioni di rinegoziazione dei mutui possono essere effettuate anche in deroga, laddove fosse applicabile, a quanto stabilito ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del decreto legislativo n. 385 del 1993. 3. Le operazioni di rinegoziazione dei mutui e di portabilità sono esenti da imposte e tasse di qualsiasi genere. La clientela interessata non sostiene alcun costo amministrativo, ivi incluse commissioni bancarie, conseguenti alle operazioni di rinegoziazione e per tutta la durata residua del mutuo, anche sulle eventuali rate aggiuntive finali. La clientela interessata non sostiene altresì costi notarili, ove mai necessario l’intervento del notaio. Art. 7 1. Banche e intermediari, nonché i soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, che intendono effettuare operazioni di rinegoziazione dei mutui ai sensi della presente convenzione, devono aderirvi per il tramite dell’ABI, Segreteria Generale, inviando a quest’ultima, e per conoscenza al MEF, un’apposita comunicazione, nella quale sono indicate altresì le eventuali condizioni migliorative che gli stessi intendono offrire alla clientela interessata. Art. 8 1. Presso il MEF è costituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un Osservatorio permanente con i seguenti compiti: a) verifica della piena attuazione delle disposizioni legislative in materia di portabilità dei mutui e di rinegoziazione dei mutui, nonché dei relativi accordo e convenzione applicativi; b) risoluzione di eventuali questioni interpretative che si dovessero porre in relazione ai contenuti delle citate disposizioni e convenzioni; c) proposta di eventuali modifiche alla predette convenzioni, in linea con quanto previsto dalle disposizioni di legge alla luce dell’esperienza applicativa; d) verifica dell’andamento delle operazioni di portabilità dei mutui e di rinegoziazione dei mutui; e) segnalazione alle Autorità di vigilanza, per le iniziative di loro competenza, di comportamenti non conformi alle disposizioni in materia di rinegoziazione e di portabilità dei mutui; f) relazione annuale al Ministro dell’economia e delle finanze, per il successivo inoltro al Parlamento, sulle attività svolte dall’Osservatorio permanente. 2. L’Osservatorio è composto da due rappresentanti del MEF, da due della Banca d’Italia, da tre dell’ABI, nonché da tre rappresentanti delle Associazioni dei consumatori iscritte all’albo del Ministero dello sviluppo economico, da queste designati unitariamente. L’incarico dei rappresentanti delle Associazioni dei consumatori può essere di durata determinata, ove richiesto a fini di turnazione dalle stesse Associazioni. 3. L’acquisizione, la gestione ed ogni modalità di trattamento dei dati da parte dell’Osservatorio permanente, anche ai fini della relazione annuale al Ministro dell’economia e delle finanze, sono effettuate in via aggregata e nel pieno rispetto della riservatezza dei dati stessi e delle finalità previste nella presente convenzione. Art. 9 1.MEF ed ABI si impegnano alla massima diffusione della presente convenzione, anche attraverso la pubblicazione nei propri siti internet della stessa convenzione, nonché dell'elenco delle banche ed intermediari che ad essa aderiscono e le relative condizioni, anche migliorative, offerte in via generalizzata alla clientela. 2. ABI provvede altresì alla diffusione di una guida informativa che le banche mettono gratuitamente a disposizione della clientela al fine di illustrare in modo chiaro e comprensibile tutte le opportunità cui possono fare ricorso i clienti interessati, fra le quali quella della portabilità dei mutui, nonché i contenuti della presente convenzione.
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18:14 Scritto da: filosofastro in 00- LA TRIBUNA DEL FILOSOFASTRO | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (1) | Segnala
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25/07/2011
Sconti librari limitati per legge. Sconti sui libri ridotti dal primo settembre
11:21 Scritto da: filosofastro in 05- Editori, vil razza! | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala
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Moschea islamica dedicata a Gesù. Dialogo e tolleranza tra religioni.
11:11 Scritto da: filosofastro in CATTOLICESIMO | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala
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